Trasparenza rifiuti 3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Ultima modifica 6 marzo 2024

Argomenti :
Gestione rifiuti

E’ possibile pagare la TARI  dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso permette al contribuente di rimediare spontaneamente, entro le scadenze sotto riportate, ai tardivi od omessi pagamenti, beneficiando in tal modo di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste (la sanzione ordinaria è pari al 30% dell’importo da pagare).
Per usufruire del ravvedimento operoso è necessario che la violazione non sia già stata notificata e comunque che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia a conoscenza. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Il DL 124/2019 (decreto fiscale 2020) introduce dal 2020 il ravvedimento lungo entro 5 anni.

Quando si paga

  • Ravv. Sprint: entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione pari allo 0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Breve: entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione pari all’1,5% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Intermedio: entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione pari all’1,67% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Ordinario: oltre 30gg ma entro un anno dalla scadenza: sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Ultrannuale: entro il termine di presentazione della dichiarazione ma entro due anni dalla scadenza: sanzione pari al 4,28% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Lungo: oltre i due anni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma entro cinque anni dalla scadenza: sanzione pari al 5% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo.

    Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,05% dal 1° gennaio 2020 al 31/12/2020 e dello 0,01% dal 01/01/2021 (DM 11/12/2020).

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