IMU 2024
Ultima modifica 14 maggio 2024
IMU 2024
Sono tenuti a versare l'IMU:
i possessori di fabbricati e di aree fabbricabili. Si deve trattare di possesso qualificato, cioè di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione enfiteusi.
Abitazione principale:
è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le pertinenze dell'abitazione principale non possono essere più di una per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7.
Attenzione! L’abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti IMU tranne nel caso si tratti di immobili in categoria A1, A8 e A9. Per questi immobili restano valide le disposizioni in materia di detrazioni (euro 200,00)
Terreni agricoli:
i terreni agricoli sul territorio del Comune di Venegono Inferiore sono esenti dal pagamento dell’imposta municipale propria.
Aliquote – approvate con deliberazione c.c. 30 del 20/12/2023
- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6 %;
- detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art.1, comma 750, della L.n.160/2019): 0,1 %
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.1, comma 751, della L.n.160/2019): 0,2 %
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art.1, comma 753, della L.n.160/2019): 1,06 %
- aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado, a condizione che l’utilizzatore vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente. Agevolazione da dichiarare mediante modello ministeriale di dichiarazione IMU: 1,02%
- aliquota prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell’art.1 della L.n.160/2019) e diversi da quelli di cui al punto precedente: 1,06 %.
Terreni agricoli:
dall'anno 2016 i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento di IMU e TASI
Base imponibile per i fabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all?ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell?anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
d) 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5,
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
Il valore risultante è la base imponibile a cui applicare l'aliquota IMU e le varie detrazioni di imposta.
Base imponibile per le Aree Fabbricabili
In seguito all'adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio, il Consiglio Comunale, con deliberazione n.17 del 29/04/2014 ha approvato i valori di riferimento delle aree fabbricabili per ambiti territoriali. Si tratta di valori minimi in quanto, in ogni caso, il valore delle aree fabbricabili da considerare ai fini IMU è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. La tabella dei valori è visionabile presso lo sportello dell'ufficio tributi o direttamente sul sito www.comunevenegonoinferiore.it
Calcolo IMU Online
Aliquote anno 2024
Aliquota di Base 1,06 per cento
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,6 per cento
Solo per A/1, A/8 e A/9 Detrazione euro 200,00
Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato
D'uso gratuito a parenti in linea retta o in linea collaterale fino. 1,02 per cento
Al secondo grado, a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente
e vi dimori abitualmente.
Agevolazione da dichiarare mediante modello ministeriale di dichiarazione IMU
Versamento Acconto o Pagamento Unico:
17 giugno 2024
Versamento Saldo
entro il 16 dicembre 2024
solo ed esclusivamente utilizzando il modello F24 da presentare in banca o in posta.
I versamento non devono essere eseguiti qualora l'imposta annuale risulti inferiore a Euro 5,00.
L'ufficio tributi rimane a disposizione per informazioni e conteggi durante gli orari di apertura.
Si precisa che questa informativa e' stata elaborata sulla base delle disposizioni di legge ad oggi vigenti.
Dichiarazioni imu
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.
Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge n.102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.124/2013.
I proprietari di aree fabbricabili devono presentare la dichiarazione IMU per dichiarare il valore venale dell'area in seguito all'adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'art.13, comma 12-ter, del D.L.n.201/2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste dall'art.1 comma 719 della Legge n.147/2013.
Documenti
- Tabella valori aree fabbricabili delibera C.C. n. 17 del 29/04/2014
- Determinazione valori fabbricabili ai fini IMU
- Richiesta rimborso IMU
- Contratti tipo
- Regolamento IMU